Comunità energetiche rinnovabili e Superbonus 110%

Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 18/E del 12 marzo 2021 ha specificato che l’installazione degli impianti solari fotovoltaici fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni di cui all’art. 42-bis del D.L. n. 162/2019, rientra tra gli interventi ammessi al superbonus.


Cosa è una comunità energetica

Una comunità energetica (Energy Community) è un insieme di persone che condividono energia pulita e rinnovabile, in uno scambio tra pari. Questo è reso possibile grazie all’entrata in vigore del decreto-legge 162/19 (articolo 42-bis) e dei relativi provvedimenti attuativi, quali la delibera 318/2020/R/eel dell’ARERA e il DM 16 settembre 2020 del MISE. L’energia elettrica condivisa beneficia di un contributo economico riconosciuto dal GSE a seguito dell’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione.

Due sono le tipologie di configurazione ammesse al servizio:

  • Gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (autoconsumo collettivo);
  • Comunità di energia rinnovabile;

Un gruppo di autoconsumatori rappresenta un insieme di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in virtù di un accordo privato e che si trovano nello stesso condominio o edificio. Per autoconsumatore di energia rinnovabile si intende un cliente finale che, operando in propri siti ubicati entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale. L’impianto di produzione dell’autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell’autoconsumatore di energia rinnovabile. L’autoconsumatore di energia rinnovabile può realizzare, in autonomia o congiuntamente a un produttore terzo, una configurazione di SEU o ASAP ai sensi del TISSPC, nel rispetto delle relative definizioni.

Una comunità di energia rinnovabile è un soggetto giuridico che:

  1. si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
  2. i cui azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale;
  3. il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

I produttori che condividono l’energia prodotta da FER, devono produrla con impianti di potenza complessiva inferiore a 200 kW, attivati successivamente all’entrata in vigore del D.L Milleproroghe e quindi connessi alla rete successivamente al 1° marzo 2020. La condivisione deve avvenire attraverso la rete distributiva esistente con lo scopo dell’autoconsumo istantaneo anche con l’ausilio di sistemi di accumulo.

La comunità energetica rinnovabile deve essere formata dai consumatori ubicati nella rete elettrica di bassa tensione, sotto la medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione.

Autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e Superbonus 110%

Il comma 16-ter dell’art. 119 del DL Rilancio stabilisce che l’installazione degli impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni di cui all’art. 42-bis del D.L. n. 162 del 2019, rientra tra gli interventi ammessi al Superbonus.

Il Superbonus spetta su un ammontare delle spese non superiore a 48.000 euro e, comunque, nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli eventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022.

Il superbonus è subordinato alla condizione che l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” finalizzati al risparmio energetico o antisismici previsti ai commi 1 o 4 dell’art. 119.

l superbonus spetta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati alle stesse condizioni, su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro (da sommarsi ai precedenti dell’impianto fotovoltaico) e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

Ai sensi del comma 7 dell’art. 119 del decreto Rilancio, inoltre, il superbonus è subordinato alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

Pertanto, in caso di fruizione del superbonus non viene riconosciuta la tariffa incentivante sull’energia elettrica condivisa, ascrivibile alla quota di potenza per cui trova applicazione tale agevolazione.

Il comma 16-ter dell’art. 119 del decreto Rilancio prevede che il superbonus si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW mentre per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW (e fino a 200 kW) spetta la detrazione stabilita dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR.

Nel caso di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al D.P.R. n. 412/1993, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali degli edifici, da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni di cui all’art. 42-bis, fino a 200 kW:

– alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW spetta il superbonus fino a 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire in 5 (o in 4 per le spese sostenute nel 2022) quote annuali di pari importo;

– per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW (e fino a 200 kW) spetta la detrazione di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, attualmente spettante nel limite di spesa di  96.000 euro. Entrambe le agevolazioni spettano nel limite massimo di spesa complessivo di 96.000 euro riferito all’intero impianto.

 

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