Comunità Energetiche

Una comunità energetica (Energy Community) è un insieme di persone che condividono energia pulita e rinnovabile, in uno scambio tra pari. Questo è reso possibile grazie all’entrata in vigore del decreto-legge 162/19 (articolo 42-bis) e dei relativi provvedimenti attuativi, quali la delibera 318/2020/R/eel dell’ARERA e il DM 16 settembre 2020 del MISE. L’energia elettrica condivisa beneficia di un contributo economico riconosciuto dal GSE a seguito dell’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione.

Due sono le tipologie di configurazione ammesse al servizio:

  • Gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (autoconsumo collettivo);
  • Comunità di energia rinnovabile;

Autoconsumo collettivo

Un gruppo di autoconsumatori rappresenta un insieme di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in virtù di un accordo privato e che si trovano nello stesso condominio o edificio. Per autoconsumatore di energia rinnovabile si intende un cliente finale che, operando in propri siti ubicati entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale. L’impianto di produzione dell’autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell’autoconsumatore di energia rinnovabile. L’autoconsumatore di energia rinnovabile può realizzare, in autonomia o congiuntamente a un produttore terzo, una configurazione di SEU o ASAP ai sensi del TISSPC, nel rispetto delle relative definizioni.

Comunità energetica rinnovabile

Una comunità di energia rinnovabile è un soggetto giuridico che:

  • si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
  • i cui azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale;
  • il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

I produttori che condividono l’energia prodotta da FER, devono produrla con impianti di potenza complessiva inferiore a 200 kW, attivati successivamente all’entrata in vigore del D.L Milleproroghe e quindi connessi alla rete successivamente al 1° marzo 2020. La condivisione deve avvenire attraverso la rete distributiva esistente con lo scopo dell’autoconsumo istantaneo anche con l’ausilio di sistemi di accumulo.

La comunità energetica rinnovabile deve essere formata dai consumatori ubicati nella rete elettrica di bassa tensione, sotto la medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione.

Gli incentivi alla Comunità Energetica

I contributi spettanti sono di due tipologie:

  • Valorizzazione dell’energia condivisa, mediante la restituzione delle componenti tariffarie previste dalla Delibera 318/2020/R/eel (corrispettivo unitario definito da ARERA);
  • Incentivazione dell’energia elettrica condivisa (tariffa premio definita da MiSE).

Ai contributi si somma anche la remunerazione dell’energia immessa in rete a Prezzo Zonale Orario, che si può assumere pari a circa 50 €/MWh.

La somma di tutti i benefici ammonta a circa 150/160 €/MWh.

Comunità Energetiche

Autoconsumo collettivo e Superbonus 110%

Il comma 16-ter dell’art. 119 del DL Rilancio stabilisce che l’installazione degli impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni di cui all’art. 42-bis del D.L. n. 162 del 2019, rientra tra gli interventi ammessi al Superbonus.

Ai sensi del comma 7 dell’art. 119 del decreto Rilancio, inoltre, il superbonus è subordinato alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

Pertanto, in caso di fruizione del superbonus non viene riconosciuta la tariffa premio sull’energia elettrica condivisa, ascrivibile alla quota di potenza per cui trova applicazione tale agevolazione.

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