DL Bollette, estensione volontaria delle convenzioni GSE per il Conto Energia

DL Bollette: estensione volontaria delle convenzioni GSE per il Conto Energia

L’articolo 2, comma 1, del DL Bollette prevede la possibilità di richiedere, su base volontaria, l’estensione della durata delle convenzioni di incentivo con il GSE per gli impianti fotovoltaici in Conto Energia.

Il DL Bollette, all’articolo 2, comma 1, introduce una misura rivolta ai soggetti responsabili di impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia: la possibilità di aderire, volontariamente, a uno schema di estensione della durata delle convenzioni di incentivo stipulate con il GSE.

La disposizione è finalizzata a contribuire alla riduzione della componente ASOS delle bollette elettriche, cioè la voce degli oneri generali destinata al sostegno delle energie rinnovabili e della cogenerazione.

A chi si rivolge la misura

La possibilità di estendere la convenzione riguarda i soggetti responsabili di impianti fotovoltaici incentivati nell’ambito del I, II, III e IV Conto Energia, con convenzioni in scadenza
a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Rientrano nella misura gli impianti con potenza nominale incentivata superiore a 20 kW e beneficiari di premi fissi non dipendenti dai prezzi di mercato.

I due schemi disponibili

Il decreto prevede due opzioni alternative, tra cui il soggetto responsabile può scegliere al momento della presentazione della richiesta.

Schema A

Lo Schema A prevede una proroga di 3 mesi, pari a 90 giorni, del periodo incentivante.

In cambio, viene applicata una riduzione del 15% del valore spettante della tariffa premio per il periodo compreso tra il secondo semestre 2026 e il 31 dicembre 2027.

Schema B

Lo Schema B prevede una proroga di 6 mesi, pari a 180 giorni, del periodo incentivante.

In questo caso, la riduzione applicata è pari al 30% del valore spettante della tariffa premio, sempre per il periodo compreso tra il secondo semestre 2026 e il 31 dicembre 2027.

Come funziona la rimodulazione

L’opzione selezionata sarà applicata alla tariffa, comprensiva di eventuali premi, spettante dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2027.

La tariffa non decurtata relativa allo stesso periodo sarà invece utilizzata per determinare, tramite media ponderata sui mesi di applicazione, la tariffa incentivante riconosciuta durante il periodo di estensione della convenzione.

Domande entro il 31 maggio 2026

La richiesta di estensione deve essere presentata entro il termine perentorio del 31 maggio 2026.

Precedenza per il phase out

Il GSE precisa inoltre che i soggetti che sceglieranno una delle opzioni di rimodulazione avranno precedenza per aderire, sempre su base volontaria ed entro settembre 2026, al meccanismo di phase out previsto dall’articolo 2, comma 4, del decreto.


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