NUOVA DEFINIZIONE “IMPRESA A FORTE CONSUMO DI ENERGIA” – Decorrenza 01/01/2024

In data 25 settembre il Governo durante il CdM n. 51 ha approvato il Decreto Energia con una manovra da 1,6 miliardi di euro.


Tra le misure, con l’art 1 rubricato “Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica” articolo, ancora in verifica per quanto segnala la bozza del preconsiglio dei ministri, al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione 2022/C 80/01 della Commissione europea, del 18 febbraio 2022, si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2024, accedono alle agevolazioni di cui al comma 4, le imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:

  • a) operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all’Allegato 1 alla comunicazione 2022/C 80/01;
  • b) operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all’Allegato 1 alla comunicazione 2022/C 80/01;
  • c) pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a) e b), hanno beneficiato, nell’anno 2022 ovvero nell’anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante “Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore”, avendo rispettato i requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto.

Non accedono alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese che, seppur in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e al comma 2, primo periodo, si trovano in stato di difficolta ai sensi della comunicazione 2014/C 249/01 della Commissione europea, recante “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”.

Le imprese di cui ai commi 1 e 2 sono soggette ai seguenti contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 relativi al sostegno delle energie rinnovabili:

  • a) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera a), nella misura del minor valore tra il 15 % della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 % del valore aggiunto lordo dell’impresa;
  • b) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera b), nella misura del minor valore tra il 25 % della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1 % del valore aggiunto lordo dell’impresa;
  • c) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera c), nella misura del minor valore:
    • 1) per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35 % della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1,5 % del valore lordo aggiunto dell’impresa;
    • 2) per l’anno 2027, tra il 55 % della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5 % del valore lordo aggiunto dell’impresa;
    • 3) per l’anno 2028, tra l’80 % della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5 % del valore lordo aggiunto dell’impresa.

Qualora l’impresa lettera b) e c) (fino al 31 dicembre 2028) copra almeno il 50% del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti prive di emissione di carbonio, di cui almeno il 10% assicurato mediante contratto di approvvigionamento a termine, oppure almeno il 5% garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità, allora il contributo a copertura degli oneri di sistema è pari al minor valore tra il 15% della componente degli oneri generali e lo 0,5% del VAL dell’impresa.

In ciascun anno, i contributi non possono in ogni caso essere inferiori al prodotto tra 0,5 €/MWh e l’energia elettrica prelevata dalla rete.

Le imprese che accedono alle agevolazioni sono tenute a effettuare la diagnosi energetica. Le imprese di cui al primo periodo sono tenute ad adottare almeno una delle seguenti misure:

  1. attuare le raccomandazioni di cui al report di diagnosi energetica, nel caso in cui il tempo di ammortamento degli investimenti non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l’importo dell’agevolazione percepita;
  2. ridurre l’impronta di carbonio  del consumo di energia elettrica almeno del 30% del proprio fabbisogno tramite fonti senza emissione di carbonio;
  3. investire una quota pari almeno al 50% dell’importo dell’agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas ad effetto serra.
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