
A partire dal periodo regolatorio 2024-2026, il sistema delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica (imprese energivore o elettrivore) ha subito una profonda riforma, introdotta in attuazione della Delibera ARERA n. 619/23 e in conformità alle nuove linee guida della Commissione Europea per gli aiuti di Stato sul clima, la tutela dell’ambiente e l’energia.
Questa riforma modifica radicalmente non solo l’entità degli sgravi in bolletta sulla componente ASOS (oneri di sistema legati alle fonti rinnovabili), ma introduce anche precisi obblighi di sostenibilità e monitoraggio energetico per le aziende beneficiarie.
Le imprese che si qualificano e si iscrivono nell’elenco ufficiale di CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali) beneficiano di una significativa riduzione delle aliquote ASOS direttamente in fattura.
Mentre le imprese non energivore pagano l’aliquota ASOS piena (pari a circa 42 €/MWh nel primo trimestre 2026), per le imprese energivore in media tensione l’aliquota è ridotta in base alla classe di appartenenza (legata al valore aggiunto lordo o all’intensità elettrica):
Le imprese incluse nell’elenco CSEA possono anche richiedere il pagamento diretto del contributo parametrato al VAL, ricevendo una ASOS pari a zero in bolletta e regolando successivamente il contributo dovuto a CSEA tramite PagoPA.
Per le imprese che pur avendone i requisiti non sono riuscite a completare l’iscrizione durante le finestre ordinarie autunnali, CSEA apre periodicamente delle sessioni suppletive (es. a inizio anno).
Una volta approvata la qualifica nella sessione suppletiva, le imprese vengono inserite negli elenchi e acquisiscono il diritto allo sconto in modo retroattivo a partire dal 1° febbraio dell’anno di riferimento. I fornitori di energia elettrica sono tenuti a emettere le relative note di credito per restituire i maggiori oneri ASOS fatturati prima della pubblicazione degli elenchi aggiornati.
L’ottenimento dello sconto sugli oneri di sistema non è a fondo perduto, ma vincolato. Le aziende energivore beneficiarie delle agevolazioni hanno l’obbligo di condurre una Diagnosi Energetica conforme all’art. 8 del D.Lgs. 102/14 (o adottare un sistema ISO 50001) e, in aggiunta, devono dimostrare di aver adempiuto ad almeno una delle seguenti tre condizioni alternative:
Nel corso del 2026, le aziende energivore devono prestare massima attenzione alla rendicontazione delle attività svolte. Le imprese sono tenute a dichiarare a CSEA e ad ENEA la misura adottata per adempiere agli obblighi di sostenibilità relativi agli anni precedenti.
La mancata attuazione degli obblighi comporta la revoca dell’agevolazione con l’obbligo di restituire a CSEA gli sconti ASOS percepiti in fattura, oltre all’applicazione di sanzioni amministrative.
Come ESCo Certificata UNI CEI 11352, Spinergy offre un servizio integrato “chiavi in mano” per le imprese energivore: