Rendicontazione risparmi energetici ENEA – scadenza 31 marzo 2021

I risparmi totali conseguiti per ogni anno solare, dovranno essere comunicati all’ENEA entro il 31 marzo dell’anno successivo al conseguimento dei risparmi stessi; i soggetti interessati sono quelli che sono obbligati alle diagnosi energetiche secondo l’art. 8 del Dlgs 102/2014 e tutte le imprese che hanno implementato un sistema di gestione dell’energia secondo la ISO 50001.


L’articolo 7 comma 8 del D.Lgs. 102/14, come modificato dal D.Lgs. 73/20, prevede che «I risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti titoli di efficienza energetica o altri incentivi, rispetto all’anno precedente e in condizioni normalizzate, riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001, e dagli audit previsti dal presente decreto, nonché dagli enti pubblici che abbiano aderito ad una convenzione CONSIP relativa a servizio energia, illuminazione o energy management sono comunicati dalle imprese all’ENEA e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo».

L’obbligo si concretizza solo al superamento di una soglia minima di risparmio.

I risparmi da rendicontare sono tutti quelli riconducibili non soltanto ad interventi di efficientamento realizzati sul ciclo produttivo (tecnologici), ma anche al semplice risparmio energetico derivante da qualunque modifica, anche comportamentale, della gestione del ciclo produttivo stesso e devono essere superiori all’1%.

Da questi risparmi dovranno essere scorporati quelli per i quali sono stati riconosciuti certificati bianchi di qualsiasi tipo, CAR compresa.

La comunicazione dei risparmi conseguiti dovrà essere effettuata mediante uno schema di rendicontazione adeguatamente compilato sulla base di un semplice algoritmo entro il 31 marzo 2021.

I soggetti interessati sono:

  • Grandi imprese
  • Imprese energivore
  • Imprese ISO 50001 non obbligate alla diagnosi
  • Imprese volontarie

I soggetti interessati devono effettuare la rendicontazione dei risparmi prevista nel comma 8 dell’art.7 del d.lgs 102/2004 solo per i siti in cui siano stati effettuati interventi di efficienza energetica.

 

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